martedì 22 aprile 2014

Da: "il Piccolo" << Non è obbligatorio il controllo delle caldaie>>


«Non è obbligatorio il controllo annuale delle caldaie»

Il vademecum diffuso da Federconsumatiori di Gorizia: “La frequenza della manutenzione dipende da quanto disposto dal fabbricante”
Giungono agli sportelli Federconsumatori della provincia di Gorizia numerose segnalazioni da parte di cittadini che in questo periodo hanno trovato nelle loro cassette delle lettere delle cartoline postali con le quali alcuni professionisti specializzati, evidenziavano l’obbligatorietà dell’effettuazione della manutenzione delle caldaie, asserendo che quest’ultima debba essere effettuata “una volta l’anno”. Al fine di chiarire la periodicità dei controlli, alla luce della normativa appena entrata in vigore nel mese di luglio 2013, si chiarisce quanto segue.Dispone l’art. 7 del DPR 74/2013 che la periodicità dei controlli e della manutenzione della caldaia non è annuale ma deve essere effettuata “conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente.” e, “Qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente”. Pertanto riassumendo dal 12 luglio 2013, data in cui è entrato in vigore il decreto sopra richiamato, pur essendo stato mantenuto l’obbligo di far effettuare i controlli a ditte abilitate, sono cambiati il campo di applicazione e la periodicità degli stessi. Per la cadenza dei controlli di efficienza energetica (controllo fumi), per impianti di potenza compresa fra 10 e 100 kiloWatt, nei quali rientrano tutti quelli domestici, compresi quelli di piccoli condomini, i controlli devono essere effettuati ogni 2 anni se l’impianto è alimentato a combustibile liquido o solido e ogni 4 anni per se alimentato a gas, metano o GPL.
Per gli impianti di potenza pari o superiore a 100 kW i tempi sono rispettivamente dimezzati.
Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria, se non diversamente esplicitato come obbligatorio dal libretto fornito dall’installatore, o, in mancanza di questo, dal libretto del fabbricante, si seguono i consigli del manutentore senza alcun obbligo di legge.
12 novmbre 2013  "Il Piccolo"

venerdì 3 gennaio 2014

Ecobonus 2014 legge di stabilità

Ecobonus 2014 , detrazioni IRPEF al 65%

Aumentato il bonus sul risparmio energetico dal 55% al 65% valevole, grazie all'ultima proroga introdotta dalla legge di stabilità 2014, la legge n° 147/2013 pubblicata sulla gazzetta ufficiale del 27 dicembre scorso, per tutti gli interventi di risparmio energetico realizzati entro il 31/12/2014.
Ecco gli adempimenti da seguire per fruire del bonus 65 %.
  1. Pagare gli interventi con Bonifico Bancario o postale con causale specifica:
    • da scrivere nella causale: detrazione del 55-65-50%, ai sensi dell'articolo 1, commi 344-347, legge 27 dicembre 2006, n.296
    • sempre nella causale aggiungere in calce codice fiscale del beneficiario e partita iva.
  2.  Certificazione da parte di un tecnico abilitato che confermi il rispetto dei requisiti presenti nel decreto Mef del 19 febbraio 2007.
  3. Invio all'ENEA di una scheda informativa ed i risultati dell'APE entro 90 giorni dalla fine dei lavori (se l'intervento dura più di un anno il beneficiario può richiedere il bonus per gli importi sostenuti nei diversi anni anche senza la consegna all'ENEA dell'APE)
  4. È importante conservare la documentazione e le ricevute dei bonifici da presentare qualora dovessero essere effettuati controlli dal Fisco.
Queste sono le poche regole da seguire per ottenere anche quest'anno le detrazioni fiscali.

per ogni dubbio e chiarimento è bene far riferimento al sito uffciale dell'ENEA dedicato all'efficienza energetica degli immobili     ENEA

venerdì 24 maggio 2013


Uno SPECIALE ringraziamento a tutti i partecipanti al corso per il conseguimento del PATENTINO DA FRIGORISTA:

Sergio, Luigi, Paolo, Simone, Vincenzo, Samuele, Massimo, Valerio, Dimitri, Stefano, Mario, Lorenzo, Gabriele, Claudio, Luigi, Angelo, Massimiliano, Mauro e Pasquale.

Grazie per aver reso questo evento un vero SUCCESSO!!!

Si ringraziano anche la ITEC SRL e l'agente dell'ESSEMME per la loro PREZIOSA collaborazione e per l'ospitalità l'A.P.D. Lenza Aglianese.

PS: Tutti promossi e patentati!!!

Il Gruppo dei partecipanti Corso frigorista Ratisa 2013


Il Gruppo dei partecipanti Corso frigorista Ratisa 2013

giovedì 2 maggio 2013

CONTO TERMICO 2013 - Come si calcola l'incentivo su impianti solari termici.

Pubblichiamo schema di calcolo dell'incentivo erogato dal GSE su impianti solari termici in: 

CONTO TERMICO 2013





lunedì 29 aprile 2013

Chiarimenti su abilitazione e certificazione aziendale per frigoristi.

In risposta alle mille domande e ai dubbi posti dagli installatori si precisa che,:

il "patentino di frigorista" di per se non sarà titolo sufficiente, una volta scaduto il certificato provvisorio, per poter esercitare l'attività di installazione di condizionatori ed apparecchiature frigorifere.
Occorrerà in seguito certificare la propria azienda, dovranno essere certificate le attrezzature e gli ambienti operativi.

Certamente questo punto ha ancora molte questioni da approfondire e tante parole sono state spese, inutilmente, fino ad oggi. I criteri di certificazione, certamente, non sono unificabili alle migliaia di tipicità di aziende che caratterizzano il settore della Termoidraulica; aziende  che variano dal  singolo installatore dotato del solo furgone ad altre molto più complesse anche con centinaia di operai.
Tali criteri, quindi, sono ancora in fase di discussione in sede ministeriale e  tutte le cifre assurde di cui si parla anche a "vanvera" sono solo ipotesi di alcuni. 
E' ovvio che tali criteri invece, dovranno considerare la grandezza e il giro di affari dell' azienda di installazione e molto probabilmente si aggireranno per gli installatori individuali in un ulteriore onere spalmato nei 5 anni successivi di circa 700/800,00 euro; questo  complessivamente, ma ripeto, ancora tutto è da definire.

Saluti