venerdì 19 ottobre 2012

Detrazioni fiscali 55% 2012


     I contribuenti che effettuano lavori di riqualificazione energetica di edifici e appartamenti hanno diritto anche per il 2012 alla detrazione fiscale del 55%.

Il decreto 201 del 2011 ha infatti prorogato questa norma per i lavori svolti fino al termine del 31 dicembre 2012, inserendo peraltro tra gli interventi oggetto di detrazione anche la sostituzione dei tradizionali scaldabagno con altri nuovi a pompa di calore.

A partire dal 2013 tutti questi interventi godranno invece dell'agevolazione del 36% già prevista per i lavori di ristrutturazione edilizia. *

Ma vediamo l'elenco completo dei lavori che possono usufruire della detrazione del 55%:
  • Possono godere della detrazione i cittadini che hanno effettuato lavori di riqualificazione energetica che consentono all'edificio di rientrare in indice di prestazione energetica del riscaldamento invernale determinata con decreto ministeriale, per una detrazione massima pari a 100.000 euro;
  • La detrazione è prevista anche per gli infissi e per i lavori di isolamento di pareti e finestre fino ad una detrazione massima di 60.000 euro;
  • Oggetto della detrazione del 55% è anche l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, sia per gli appartamenti, che per il riscaldamento di piscine, strutture sportive, scuole e università. anche in questo caso la detrazione massima è di 60.000 euro;
  • Rientrano nell'agevolazione anche gi interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento invernali con impianti nuovi dotati di caldaia a condensazione, pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia.
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ULTIMO AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO


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DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012 , n. 83. Misure urgenti per la crescita del Paese. Art. 11.
(G.U. n. 147 del 26/6/2012 – S.O. n. 129). In vigore dal 26/6/2012

 1. Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unita' immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16-bis.
2. All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013, fermi restando i valori massimi, le detrazioni spettano per una quota pari al 50 per cento delle spese stesse».
3. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'ultimo periodo e' soppresso; la presente disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.

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martedì 9 ottobre 2012

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