giovedì 18 aprile 2013

CONTO TERMICO 2013 - Incentivi da energia termica prodotta da impianti a biomasse e fonti rinnovabili


CONTO TERMICO 2013

Incentivazione della produzione di energia termica da impianti a fonti rinnovabili ed interventi di efficienza
energetica di piccole dimensioni
Fonti:
- D.M. 28 dicembre 2012
- Gazzetta Ufficiale n.1 del 2 gennaio 2013
- REGOLE APPLICATIVE DEL D.M. 28 DICEMBRE 2012
Edizione 9 aprile 2012 del GSE (possono essere oggetto di aggiornamento)

 Il CONTO TERMICO entra in vigore con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 1 il 2 gennaio 2013
 Il conto termico finanzia e incentiva la sostituzione di:
1. impianti di climatizzazione invernale in edifici esistenti, parti di edifici
esistenti o unità immobiliari esistenti
2. impianti di riscaldamento di serre esistenti
3. impianti di riscaldamento di fabbricati rurali esistenti
alimentati a: biomassa, carbone, olio combustibile o gasolio.
Per le sole aziende agricole è incentivata oltre la sostituzione, l’installazione di impianti di climatizzazione invernale (caldaie a biomassa, stufe a pellet)
Per i soli interventi effettuati in aree non metanizzate, esclusivamente dalle aziende agricole che effettuano attività agroforestale, è ammessa agli incentivi la sostituzione di generatori di calore alimentati a GPL che abbiano i requisiti tali da ottenere un coefficiente premiante emissioni polveri pari a 1,5


INCENTIVI E FONDI STANZIATI

Gli incentivi vengono calcolati in base alle prestazioni dell’apparecchio, alle basse emissioni di polveri ed alla zona climatica di installazione
 Gli incentivi vengono erogati in 2 anni (per impianti con potenza nominale inferiore o uguale a 35kW), in 5 anni nel caso di potenze superiori. Nel caso in cui l’ammontare totale dell’incentivo non superi i 600€, l’importo verrà erogato in un’unica annualità.
 L’impegno di spesa annua cumulata, che non potrà essere superato, è pari a 200 mln di euro per gli interventi realizzati dalle Amministrazioni Pubbliche, e 700 mln di euro per gli interventi realizzati da parte dei soggetti privati.
 Sono ammessi agli incentivi (art.3) :
a) Le amministrazioni pubbliche
b) I soggetti privati:  persone fisiche
                                     condomini
                                     titolari di reddito d’impresa o di reddito agrario
 I soggetti sopracitati possono avvalersi dello strumento del finanziamento tramite terzi, anche tramite l’intervento di una ESCO.
Le ESCO (Energy Service Company), sono società appositamente dedicate a favorire gli interventi di risparmio energetico e di produzione sostenibile dell'energia, anche tramite l'accesso al mercato dei titoli energetici
COME ACCEDERE AGLI INCENTIVI
 Per accedere agli incentivi è necessario presentare domanda al GSE tramite il suo portale internet predisponendo adeguata documentazione in parte da allegare in parte da conservare:
a) .schede tecniche componenti e apparecchiature installate
b) .documentazione fotografica attestante l’intervento
c) .asseverazione di un tecnico abilitato che attesti il corretto dimensionamento del generatore di calore
d) .fatture attestanti le spese sostenute
e) .dichiarazione di conformità dell’impianto
f) .certificato di bassa emissione polveri
g) .certificato del corretto smaltimento degli impianti da sostituire ove previsto
 Il GSE (Gestore dei Servizi Energetici – www.gse.it) è il soggetto responsabile della gestione degli incentivi


PRODOTTI AMMISSIBILI AGLI INCENTIVI CALDAIE


CALDAIE A BIOMASSA
aventi le seguenti caratteristiche:
[1] certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 303-5 in classe 5
[1] emissioni in atmosfera non superiori 0,25g/Nm³ di CO e 30mg/Nm³ di polveri rif. 13% O2 (Tab. 11 allegato II del decreto e/o Tab. 28 Regole Applicative GSE), come certificato da un organismo accreditato
[1] obbligo di installazione di un sistema di accumulo termico dimensionato secondo quanto segue:
 per le caldaie con alimentazione manuale del combustibile, in accordo con quanto previsto dalla norma EN 303-5:2012
 per le caldaie con alimentazione automatica del combustibile, prevedendo un volume di accumulo non inferiore a 20 dm³/kW
[1] devono utilizzare solo pellet certificato di classe A1 o A2 secondo EN 14961-2
[1] deve essere effettuata una manutenzione biennale obbligatoria, del generatore di calore e della canna fumaria, per tutta la durata dell’incentivo.


PRODOTTI AMMISSIBILI AGLI INCENTIVI STUFE E STUFE CALDAIA (termostufe)

 STUFE E STUFE CALDAIA (termostufe) A PELLET
aventi le seguenti caratteristiche:
[1] certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 14785
[1] emissioni in atmosfera non superiori 0,25g/Nm³ di CO e 40mg/Nm³ di polveri rif. 13% O2 (Tab. 11 allegato II del decreto e/o Tab.28 Regole Applicative GSE), come certificato da un organismo accreditato
[1] rendimento termico utile maggiore dell’ 85%
[1] devono utilizzare solo pellet certificato di classe A1 o A2 secondo EN 14961-2
[1] deve essere effettuata una manutenzione biennale obbligatoria, del generatore di calore e della canna fumaria, per tutta la durata dell’incentivo.


CALCOLO INCENTIVI STUFE E STUFE CALDAIA (termostufe)

Per quanto riguarda le stufe e le stufe caldaia (termostufe) a pellet, la formula per il calcolo degli incentivi è la seguente :
Ia tot = 3,35 x ln(Pn) x hr x Ci x Ce
Ia tot    è l’incentivo annuo in euro
Ci           è il coefficiente di valorizzazione dell’energia termica prodotta espresso in €/kWh (definito in Tab.5 allegato II del decreto e/o Tab.21 Regole Applicative GSE), distinto per tecnologia installata; in questo caso specifico tale coefficiente è pari a 0,040 €/kWh per impianti con potenza termica nominale inferiore o uguale a 35 kW.
Pn          è la potenza termica nominale dell’impianto
hr           sono le ore di funzionamento stimate in relazione alla zona climatica di appartenenza (Tab.6 allegato II del decreto e/o Tab.22 Regole Applicative GSE))
Ce          è il coefficiente premiante riferito alle emissioni di polveri distinto per tipologia installata (Tab.10 allegato II del decreto e/o Tab.26 Regole Applicative GSE)

CALCOLO INCENTIVI CALDAIE A BIOMASSA
Per quanto riguarda le caldaie a biomassa, la formula per il calcolo degli incentivi è la seguente :
Ia tot = Pn x hr x Ci x Ce
Ia tot   è l’incentivo annuo in euro
Ci         è il coefficiente di valorizzazione dell’energia termica prodotta espresso in €/kWh (definito in Tab.5 allegato II del decreto e/o Tab.21 Regole Applicative GSE), distinto per tecnologia installata; in questo caso specifico tale coefficiente è pari a 0,040 €/kWh per impianti con potenza termica nominale inferiore o uguale a 35 kW.
Pn        è la potenza termica nominale dell’impianto
hr        sono le ore di funzionamento stimate in relazione alla zona climatica di appartenenza (Tab.6 allegato II del decreto e/o Tab.22 Regole Applicative GSE))
Ce        è il coefficiente premiante riferito alle emissioni di polveri distinto per tipologia installata (Tab.8 allegato II del decreto e/o Tab.24 Regole Applicative GSE)

LE ZONE CLIMATICHE




Nella formula per il calcolo degli incentivi, il coefficiente Ce riveste una particolare importanza. Si tratta di un coefficiente premiante il cui valore aumenta in relazione alla diminuzione delle emissioni di polveri.
Per tanto più basse sono le emissioni dell’apparecchio acquistato, più alto sarà l’incentivo garantito dal conto termico.

Per scaricare le "REGOLE APPLICATIVE DEL D.M. 28 DICEMBRE 2012" dal sito GSE con le varie tabelle clikka  QUI


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3 commenti:

  1. Ma questi incentivi esistono solo per le caldaie a biomassa? sapevo che c'erano anche su sistemi solari termici, Grazie Alessandro

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  2. vorrei segnalare che la Pleion di Verona ha stampato e reso disponibile un utilissimo vademecum
    http://www.pleion.it/it/evento/19/12-04-2013?_referer=http%3A%2F%2Fwww.pleion.it%2Fit%2Feventi e ancora ha istituito una infoline per ricevere informazioni e consigli sull’applicazione del CET per i prodotti Solari Pleion http://www.pleion.it/it/evento/22/14-05-2013?_referer=http%3A%2F%2Fwww.pleion.it%2Fit%2Feventi
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